Logo Agenzia Dogane per la stampa

Menu Principale




Codicistica del DAU

Il Documento Amministrativo Unico (DAU) costituisce di per sè la dichiarazione doganale per tutti i regimi doganali e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori. Esso è in uso dal 01.01.1993, è stato istituito dal Reg. Cee 2913/92 e la sua applicazione è stata disciplinata dal Reg. Ce 2454/93 (vedi circolare 331/d del 1996).

Esso è utilizzato per:

  • per le merci comunitarie dirette verso paesi terzi
  • per le merci provenienti da paesi terzi presentate in dogana per ottenere la loro destinazione
  • per le merci sottoposte a vincoli di carattere doganale che circolano nel territorio della Comunità

La redazione del DAU avviene su formulari stampati in carta speciale chimica a ricalco, di color bianco con caratteri speciali; sono stilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Una volta accettato dalla competente autorità doganale diviene atto a cui la normativa riconosce un preciso valore giuridico.

Dal DAU si può evincere in linea generale:

  • il regime doganale prescelto
  • la tipologia di merci movimentate
  • i divieti economici e qualsiasi altra misura di politica commerciale adottata o da adottare
  • la forma di garanzia prestata (globale o isolata) o l'eventuale esonero
    La Garanzia consente di tutelare la pretesa tributaria da eventuale mancata chiusura del regime di transito (ed in altri casi) che si ha con l'appuramento (il quale si mancante comporterà l'attuazione di misure di ricerca e l'eventuale incameramento della garanzia).

Compilazione del DAU

Per ciò che concerne la compilazione di questo formulario,emesso di norma  in 8 esemplari numerati progressivamente, è necessario premettere che i codici in esso riscontrati e il numero del formulario stesso identificano il regime doganale e la destinazione doganale cui è riferita l'operazione in dogana.
Innanzitutto il DAU è identificabile con il relativo numero apposto sul margine sinistro, in posizione centrale. Tale numero identifica l'utilizzo del DAU; in particolare si segnala che:

  • il numero 1, 2 e 3 si riferiscono all'esportazione della merce e segnatamente identificano rispettivamente la copia che viene conservata dalla dogana emittente, l'esemplare per la statistica e la copia da restituire all'esportatore.
  • il numero 4, 5 si rieriscono ad operazione con transito comunitario
  • il numero 6, 7 e 8 si riferiscono all'importazione della merce e segnatamente identificano rispettivamente la copia che viene conservata dalla dogana emittente, l'esemplare per la statistica e la copia da restituire all'importatore.
  • il numero 3a identifica la copia rilasciata al fine di ottenere la restituzione all'esportazione
  • il numero 3b identifica la copia rilasciata per ottenere la restituzione sui materiali ferrosi

E' possibile il rilascio di parte bis/complementare, con lo stesso numero di registrazione ed è possibile anche il rilascio del DAU in quattro esemplari, con doppia numerazione su ciascun foglio (ciò risponde ad esigenze informatiche di stampa degli esemplari stessi).

Per la compilazione occorre consultare l'allegato 37 del Reg. Ce 2454/93.

Nel corpo del DAU acquisiscono grande importanza i codici riportati nella casella 1 e nella casella 37.

La casella 1, Dichiarazione, è a sua volta divisa in tre sottocaselle.
La prima sottocasella identifica la tipologia dell'operazione; in essa si possono trovare i seguenti codici:

  • EX. Tale codice identifica l'esportazione definitiva o temporanea, la riesportazione di merci verso paesi non EFTA, la spedizione di merci non comunitarie verso paesi terzi non EFTA e la spedizione di merci non comunitarie verso altri paesi aderenti all'UE
  • EU. Tale codice identifica ogni operazione inerente merci dirette verso paesi EFTA sia in entrata che in uscita.
  • COM. Tale codice identifica la dichiarazione di svincolo in deposito o zona franca e la dichiarazioni di merci comunitarie soggette a misure particolari durante il periodo transitorio.
  • IM. Tale codice identifica le operazioni di importazione definitiva e temporanea, la reimportazione di merci non comunitarie; l'immissione in libera pratica.

La seconda sottocasella della casella 1 riporterà il numero identificativo dell'operazione da effettuare e del relativo regime doganale, e, segnatamente:

  • codice 0 - immissione in libera pratica
  • codice 1 - esportazione definitiva
  • codice 2 - esportazione temporanea
  • codice 3 - riesportazione
  • codice 4 - immissione in consumo (importazione definitiva)
  • codice 5 - importazione temporanea
  • codice 6 - reimportazione
  • codice 7 - introduzione in deposito
  • codice 8 - transito
  • codice 9 - trasformazione sotto controllo doganale e altri regimi

La terza sottocasella della casella n.1 verrà indicato il tipo di transito a cui viene fatto ricorso nella spedizione e, segnatamente:

  • T1 - Spedizione di merce in regime di transito comunitario esterno (dichiarazione T1). In materia si prega di consultare la circ. n°26 del 22.02.2002
  • T2 - Spedizione di merce in regime di transito comunitario interno (dichiarazione T2)
  • T - Invio misto di merci T1 e T2
  • T2L - richiesta del documento attestante il carattere comunitario di merci spedite in regime di transito comunitario interno.
  • CIM - Spedizione/esportazione abbinata a regime doganale ferroviario (lettera CIM)
  • CME - Spedizione in cabotaggio o circolazione con bolletta di cauzione merci estere
  • LME - Spedizione in cabotaggio o circolazione con bolletta di cauzione merci nazionali
  • LMN - Spedizione in cabotaggio o circolazione con lasciapassare merci nazionale

Oltre alla casella 1 altra sezione importante del DAU è la casella 37 - regime -, divisa in due suddivisioni, nella quale deve essere indicato, attraverso codici prefissati, il regime per le quali le merci sono dichiarate all'esportazione.

Tali codici costituiscono uno sviluppo del codice da indicare nella seconda suddivisione della casella 1.

Sono codici di quattro cifre composti da una prima parte costituita da due cifre, identificanti il regime richiesto, seguita da una seconda parte, sempre di due cifre, che rappresenta il regime precedente (regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto).

I codici più importanti della proma suddivisione sono:

  • da 01 a 08  - immissione in libera pratica
  • 10 - esportazione/spedizione definitiva
  • da 21 a 24 - esportazione temporanea
  • 31 - riesportazione
  • da 40 a 49 immissione definitiva in consumo (importazione definitiva)
  • da 51 a 57 - perfezionamento attivo
  • da 61 a 67 - reimportazione e reintroduzione in franchigia
  • da 71 a 78 - Introduzione in deposito
  • 91 trasformazione sotto controllo doganale
  • 00 - codice utilizzato per indicare che non c'è alcun regime precedente

I codici della seconda suddivisione (operazioni speciali) sono:

  • codice 1 - Esportazioni semplici
  • codice 2 - esportazione con restituzione diritti, esclusi i casi di cui ai codici 5 e 6
  • codice 3 - esportazione con abbuono imposte
  • codice 4 - esportazione con restituzione diritti e con abbuono imposte, esclusi i casi 5 e 6
  • codice 5 - esportazione con restituzione sui prodotti agricoli subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione/restituzione
  • codice 6 - esportazione con restituzione sui prodotti agricoli non subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione/restituzione

Altre caselle

  • casella 2: indicazione del numero della partita IVA - è obbligatoria  e la sua assenza comporta l'irrogazione di un asanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate
  • Casella 20: indica le condizioni di consegna
    si rilevano dalla documentazione commerciale o di trasporto che accompagna la merce devono essere indicate nella dichiarazione in dogane

    Prima sottocasella  Significato Seconda sottocasella
    Incoterm Incoterm CCI Località da precisare
    EXW Franco fabbrica Ubicazione della fabbrica

    FCA      
    Franco vettore Punto designato
    FAS Franco sottobordo   Porto d'imbarco convenuto
    FOB Franco a bordo Porto d'imbarco convenuto
    CFR  Costo e nolo Porto destinazione convenuto
    CIF Costo, assicuraz. nolo Porto destinazione convenuto
    CPT Porto pagato fino a .. Porto destinazione convenuto
    CIP Porto pagato assic.inclusa fino a Porto destinazione convenuto
    DAF Reso frontiera  Luogo consegna convenuto alla frontiera
    DES Ex ship Porto destinazione convenuto
    DEQ Franco banchina Sdoganato porto convenuto
    DDU Reso non sdoganato Luogo di destinazione convenuto nel paese di destinazione
    DDP sdoganato Luogo di consegna convenuto nel paese di destinazione
    XXX Altre condizioni di consegna Condizioni come da contratto
  •   casella 25:  modo di trasporto alla frontiera

    • 1 = Trasporto marittimo
    • 2 = Trasporto ferroviario
    • 3 = Trasporto stradale
    • 4 = Trasporto aereo
    • 5 = Spedizione postale
    • 7 = installazioni di trasporto fisse
    • 8 = Trasporto per via navigabile interna
    • 9 = Propulsione propria
  • Casella 26: modo di trasporto interno
  • Casella 31: descrizione della merce
  • Casella 33: codice doganale della merce
  • Casella 35 e 38: peso lordo e peso netto
  • casella 44: valore in Euro o in valuta nazionale
  • casella 46: valore secondo casella 44
    valore statistico: l'importo franco confine comunatario che comunitario che corrisponde al valore della merce, incluso il nolo e le altre spese imponibili fino al confine UE .
  • Casella 47: calcolo della imposizione esposto nella valuta ex casella 44
  • casella 50: riguarda l'obbligato principale o il suo rappresentante autorizzato e deve contenere tutti gli elementi identificativi 
  • Casella 52: garanzia

    • 0 = esonero di garanzia per transito comunitario
    • 1 = garanzia globale con indicazione del numero di certficato e l'ufficio ove è depositata
    • 2 =garanzia singola
    • 3 = garanzia in contanti
    • 4 = garanzia forfettaria con indicazione del titolo di garanzia forfettaria
    • 5 = garanzia ex art.467 DAC
    • 6 = esonero dalla garanzia
    • 8 = esonero concesso ad alcuni enti pubblici

                      

DAU e restituzioni all'esportazione

Per ciò che concerne la restituzione all'esportazione si ricorda che l'unico esemplare idoneo a garantire l'erogazione della restituzione è l'esemplare 3a del DAU o in caso di smarrimento, un suo duplicato.

Nella compilazione del DAU è ovviamente importante valutare i codici da utilizzare nella casella 1 (e sue ripartizioni) e nella casella 37 (e sue ripartizioni).

Nella casella 1, di norma, vengono riportati i seguenti codici:

  • prima ripartizione - EX o EU
  • seconda ripartizione - codice 1
  • terza ripartizione - codice T1

Nella casella 37 il codice normalmente apposto, nella prima suddivisione, è il codice 1000. Nella seconda sussivisione è possibile apporre il codice 5, in caso di esportazione con restituzione sui prodotti agricoli, subordinata lla presentazione di un titolo di esportazione, o il codice 6, in caso di esportazioni con restituzione sui prodotti agricoli, non subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.

 

Si ribadisce che l'operatore debba indicare, nella casella n.25, anche il mezzo di trasporto utilizzato, secondo dei codici prestabiliti, e, segnatamente:

  • codice 1 - trasporto via mare
  • codice 2 - trasporto per ferrovia
  • codice 3 - trasporto su strada
  • codice 4 - trasporto aereo

Per ciò che concerne la compilazione complessiva del DAU e sui tempi e luoghi di svolgimento dell'operazione doganale si rimanda alla pagina In dogana e alla pagina documentazione orizzontale comune.

 

Infine si rammenta che ormai molti paesi dell'area europea non comunitaria, alcuni paesi del vicino e medio oriente (es. Turchia, Libano, Giordania) e le Filippine, utilizzano modulistica DAU ed in molti casi utilizzano, all'importazione, gli stessi codici vigenti nell'Unione Europea.

Pertanto gli operatori possono agevolmente controllare la documentazione inerente l'importazione della merce nel paese terzo di destinazione, e verificare la correttezza della sua redazione e la compatibilità con una definitiva importazione della merce.

Per maggiori informazioni in merito si veda la pagina elenco paesi terzi nella sezione documenti doganali d'importazione.

 

Fasi infraprocedimentali

  1. Accettazione
    Non appena la merce è arrivata presso la dogana di destino, viene introdotta nei relatii spazi doganali ed il relativo documento viene presentato dal trasportatore per essere allibrato nei registri di carico delle merci.
    La dichiarazione DAU riporta la destinazione doganale prescelta e viene accettata dalla competente autorità doganale che le assegna un numero (alfanumerico) con la relativa sigla del circuito doganale di controllo:
    - canale verde : accertamento è definitivo, inviata per accertare qualità, valore e origine al capo dell'Ufficio di controllo per l'applicazione della tariffa)
    - canale giallo : controllo documentale (dopo assegnazione al capo dell'Ufficio di controllo)
    - canale rosso
  2. Visita della merce
    Atto eventuale (obbligatorio in caso di canale rosso) con il quale il funzionario delegato alla visita compie la materiale ispezione delle merci
    Se non è effettuata la visita, la merce si considera conforme a quanto dichiarato e la conformità viene annotata sul DAU ( è possibile che non venga effettuata)

    La visita viene effettuata negli spazi doganali o in luoghi diversi su istanza di parte. Può essere totale o parziale e il risultato viene sempre annotato in bolletta.
    Le finalità sono le seguenti:
    - controllo quantità
    - controllo qualità
    - controllo origine e valore
    - controllo su esatta classificazione
    - controllo su corrispondenza tra dichiarato e accertato
    - controllo su documentazione allegata

    E' possibile il  prelievo di un campione in sestuplo per sottoporlo ad analisi chimica presso il laboratorio chimico competente per territorio, allo scopo di accertare in modo univoco la natura/composizione della merce al fine di verificare la dichiarazione di parte all'atto dell'espletamento delle formalità doganali.

    Il risultato della visita è essenziale per determinare il debito d'imposta, cioè il quantum da riscuotere. Se c'è conformità ciò  viene annotato dal funzionario sulla dichiarazione, con la relativa data che determinerà il momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo, e il momento a partire dal quale può essere impugnato o revisionato l'accertamento (termine tre anni, richiesto da autorità doganale o operatore per eventualediversità di valore, origine o classificazione)
  3. Circuito doganale di controllo
    La procedura di selezione viene effettuata dall'elaboratore elettronico all'atto dell'accettazione
    Messaggi di risposta:
    - NC : canale verde.   Conforme ammesso, dichiarazione non verificata; deve riportare timbro e firma del funzionario doganale
    La dichiarazione immediatamente messe a disposizione egli operatori,senza alcun ulteriore controllo (accertamento definitivo)
    - CD - canale giallo; dichiarazioni passata al controllo documentale
    - VM - canale rosso; dichiarazioni passata al controllo fisico

    I messaggi sono stampati direttamente nella dichiarazione doganale o manualmente.
    L'assolvimento degli obblighi di visita è segnalato con il messaggio NK, che contiene tutta una serie di dati inerenti i controlli effettuati, la merce, le difformità riscontrate.
  4. Particolarità
    - Visto su fatture
    le fatture debbono essere esibite per il compimento delle operazioni doganali e gli estremi delle stesse debbono essere riportati in bolletta ( per accodarli ad eventuali documenti di esportazione/importazione)
    - Consegna della bolletta
    Con essa si chiude l'iter procedimentale
    E' il documento probatorio dell'avvenuto espletamento delle relative formalità doganali e dell'assolvimento delle pretese tributarie correlate al regime doganale per il quale la merce è stata dichiarata
    E' definitivo solo per i regimi definitivi, mentre per gli altri con la consegna della bolletta doganale non viene soddisfatta la pretesa tributaria, ma ne viene accertato l'ammontare consentendo alla parte interessata di perseguire le finalità prefissate con il vincolo della merce a quel determinato regime.

La bolletta è atto pubblico e pertanto  tutte le alterazioni o false attestazioni sono penalmente punite.

Uscita dagli spazi doganali
La consegna della merce consente all'interessato di disporre della merce e di trasportarla fuori dagli spazi doganali, soggiacendo all'ultimo controllo costituito dal servizio di riscontro della Guardia di Finanza, che ha lo scopo di rilevare la rispondenza della merce, attraverso un controllo sommario del numero dei colli e dell'aspetto esterno; con la documentazione doganale ci può essere, a discrezione dei militari, anche il riscontro fisico.
Il riscontro si chiude con le attestazioni apposte sul retro della bolletta


 

Link a W3C per la validazione del sito e menu di piè di pagina

  1. Valid XHTML 1.0 StrictCSS Valido!
  2. Inizio pagina
  3.  
  4. Mappa