La commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, produce notevoli danni ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le Leggi, nonché ai titolari dei diritti e inganna i consumatori, facendo talvolta correre a questi ultimi rischi per la salute e la sicurezza.
L'imitazione fraudolenta di un prodotto può anche provocare deviazioni del traffico commerciale e fenomeni di concorrenza sleale e produce un gravissimo danno allo sviluppo della ricerca ed alla capacità di invenzione e di innovazione, minando alla base la fiducia nella capacità di espansione di un mercato interno inquinato. Il mancato sviluppo della ricerca determina il calo degli investimenti, lo spostamento delle produzioni verso i mercati che danno migliore tutela con l’inevitabile conseguenza della riduzione del numero dei posti di lavoro offerti dalle imprese.
La contraffazione ed anche la pirateria sono diffuse oramai in quasi tutti i settori della produzione e del consumo.
La lista che segue non è esaustiva ma può dare la dimensione del fenomeno:
abbigliamento, pelletteria, orologi, scarpe, profumi, occhiali, elettronica di consumo, software, sigarette, attrezzature sportive, mobili, giocattoli, pezzi di ricambio per auto, pezzi di aerei, medicinali, prodotti alimentari, liquori.
Alcuni dei settori segnalati incidono immediatamente e direttamente sulla salute dei consumatori che deve essere tutelata mediante l’intervento preventivo ed amministrativo delle autorità di controllo e quello repressivo, attraverso il sequestro e la distruzione delle merci contraffatte e pericolose.
Tali merci quindi vanno, per quanto possibile, tenute lontano dal mercato applicando efficaci misure di contrasto alle attività illegali, senza ostacolare il corso del commercio legittimo.
L’Unione Europea, con l’adozione di nuovi strumenti normativi, si pone l’obiettivo di rendere sempre più efficiente la risposta e la capacità di intervento degli Stati Membri rispetto ad un fenomeno criminale che ha assunto dimensioni gravi negli ultimi anni.
L'Autorità doganale esercita il proprio potere d'intervento secondo le modalità e con i poteri precisati agli articoli 4 e 9 del Regolamento n. 1383/2003; i citati articoli attribuiscono all’Autorità doganale il potere di sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci sospettate, informando il titolare del diritto.
Al riguardo, l’Autorità doganale competente è, per l’Italia, l’Agenzia delle Dogane.
L’Ufficio Antifrode Centrale dell’Agenzia riceve la richiesta del titolare del diritto ai sensi degli art. 5 e 6 del Regolamento n. 1383/2003, così come ulteriormente chiarito al punto II sub 2) a – Intervento dell’Autorità doganale, della
circolare 32/D del 23.06.04 (formato .pdf 85,0 KB), ed ha trenta giorni di tempo per accoglierla ovvero per respingerla, con atto motivato, che deve essere portato a conoscenza dell’interessato ed avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo