Istruzioni di servizio n. 26465 del 14.11.2005 - Restituzione all’esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’Allegato I del Trattato – Reg. (CE) 1043/2005 che sostituisce i Reg. (CE) 1520/2000, 3223/93 e 3615/92.
Considerate le numerose e sostanziali modifiche apportate ai Reg. (CE) 3615/92,
3223/93 e 1520/2000, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno sostituire i
predetti regolamenti emanando il Reg. (CE) 1043/2005 del 30 giugno, in vigore
dall'8 luglio 2005.
Esso si applica alle domande presentate dall'8 luglio c.a. per i titoli utilizzabili
a decorrere dal 1° ottobre c.a.
Al riguardo si rammenta che, in materia, questo Servizio è intervenuto
con la Circ. 198/D del 17.07.1995 e le istruzioni n. 5274/DCCC del 28.02.2000,
n.26187 del 13.10.2000, n. 1109 del 16.01.2001, n.10292 del 04.05.2001, n.3723
del 12.02.2002, n.18064 del 30.07.2002, n.21180 del 16.09.2002, n.20392 del
22.07.2003, n.23450 del 05.09.2003 e n.18455 del 02.08.2004.
Con il Reg. (CE)1043/2005 sostanzialmente rimangono invariati, rispetto alla
precedente normativa, gli obblighi dell'esportatore relativi alle dichiarazioni
dei prodotti agricoli di base esportati sotto forma di merci fuori allegato
I, da presentare all'atto dell'esportazione, nonché le disposizioni relative
al diritto alla restituzione e le modalità di richiesta della stessa,
e la disciplina relativa alle modalità delle imputazioni sui titoli.
Anche in materia di registrazione delle ricette e relativi adempimenti la normativa
è rimasta invariata.
Con il nuovo regolamento sono state però modificate varie disposizioni
relative alla richiesta dei titoli di restituzione.
Si ritiene utile evidenziare le principali disposizioni innovative contenute
nel nuovo regolamento:
- Art.3, par.7 - la modifica è relativa all'art.1
par.3 lettera g. del Reg. (CE) 1520/2000. E' ampliata l'applicazione del nuovo
regolamento equiparando al riso lavorato dai codici 1006. 30 61 a 1006. 30
98, il riso semilavorato dei codici da 1006. 30 21 a 1006. 30 48;
- Art.20, par 1 - la modifica è relativa all'art 5
par 1 del Reg. (CE) 1520/2000. E' specificato che il tasso di restituzione
è quello in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità
doganali, a meno che si tratti di richiesta di fissazione anticipata della
restituzione o di presentazione della domanda conformemente all'art. 41 del
nuovo regolamento (gara);
- Art 37, par 2 - la modifica è relativa all'art 8
par 6 del Reg. (CE)1520/2000. E' disposto che qualora la Commissione applichi
un coefficiente di riduzione per l'ultima tranche di rilascio dei titoli di
cui all'art.33 del nuovo regolamento (domande entro il 7 luglio per titoli
utilizzabili a decorrere dal 1° agosto), l'operatore può ritirare
la domanda di titolo. L'operatore, pertanto, ha la facoltà di ritirare
la propria domanda di titolo in caso di riduzione delle quantità richieste,
unicamente per le domande di titoli utilizzabili a decorrere dal 1° agosto
(serie di cui alla lettera f- dell'art.33 del nuovo regolamento). Lo svincolo
della cauzione avverrà secondo le modalità di cui all'art.44
par 2;
- Art. 39, par.2 - la modifica è relativa all'art
9 par 2 del Reg. (CE) 1520/2000. I titoli di restituzione per esportazioni
a titolo di aiuto alimentare sono validi fino all'ultimo giorno del quinto
mese successivo al mese in cui è fatta la richiesta; pertanto, la validità
di tali titoli non è limitata alla fine dell'esercizio finanziario;
- Art. 44 - la modifica è relativa all'art.12 par.
da 1 a 4 del Reg. (CE) 1520/2000. E' incrementata la penale dal 6% al 20%
della cauzione se l'operatore ritira, in caso di applicazione del coefficiente
di riduzione, la richiesta di titolo di restituzione; tale ritiro come già
precedentemente specificato è consentito solo nella serie f) 2 (ultima
tranche di rilascio dei titoli).
Se viene utilizzato meno del 5% del titolo di restituzione, l'intera cauzione
verrà incamerata.
- Art. 46 - la modifica è relativa all'art 14 par
1 comma 1 del Reg. (CE) 1520/2000. E' incrementata la riserva globale per
esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione da 35 a 40 milioni
di euro per ogni anno finanziario(riserva cd. "per i piccoli esportatori");
- Art. 47, par 3 - la modifica è relativa all'art
14 par 2 del Reg. CE 1520/2000. E' stato eliminato il precedente obbligo di
esportare, nell'ambito del plafond per i piccoli esportatori, esclusivamente
le merci prodotte o assemblate in Italia. Pur rimanendo essenziale ai fini
del riconoscimento della restituzione il requisito dell'origine comunitaria
per i prodotti di base, il nuovo regolamento dispone che il pagamento della
restituzione ai sensi dell'art. 46 deve avvenire nello Stato Membro
in cui è stabilito l'operatore. Essendo cambiato il riferimento
normativo nella fattispecie di cui trattasi, sulle dichiarazioni di esportazione
con richiesta di restituzione dovrà essere apposta la dicitura "esportazione
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Reg. (CE) 1043/05";
- Art. 48 - la modifica è relativa all'art. 14 par.
3 del Reg. (CE) 1520/2000. E' stata incrementata la soglia (da 25 a 30 milioni)
alla quale la Commissione può sospendere l'applicazione della riserva
per i piccoli esportatori;
- Art. 51, par. 2 - la modifica è relativa all'art.
16 par. 3 del Reg. (CE) 1520/2000. Se le merci da esportare rientrano tra
quelle elencate nelle colonne 1 e 2 dell'allegato IV del Reg (CE) 1043/2005,
e la restituzione è subordinata all'esito dell'analisi, possono essere
richieste all'operatore ulteriori informazioni a sostegno della domanda.
- Art. 52 par. 1 - la modifica è relativa all'art.
16 par. 4 lettera f) del Reg. (CE) 1520/2000. E' grado Plato e non grado Balling.
Essendo cambiato il riferimento normativo delle dichiarazioni doganali, tutti
i riferimenti ai Reg. (CE) 1520/2000 e 3615/92, dovranno essere sostituiti con
il Reg. (CE)1043/2005 e le dichiarazioni da allegare alla bolla doganale dovranno
citare:
- per le dichiarazioni di composizione delle merce - "dichiarazione ai
sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 1043/2005";
- per la dichiarazione relativa alla domanda di pagamento delle restituzioni
in caso di mancato possesso del titolo (riserva cd. "per i piccoli esportatori");
- "dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Reg. (CE) 1043/2005"
L'esportatore dovrà inoltre dichiarare che, ai sensi dei predetti articoli,
ad esso non è stato rilasciato alcun titolo di restituzione dall'inizio
dell'esercizio finanziario; che non detiene un titolo siffatto il giorno dell'esportazione;
che l'importo globale delle domande di restituzioni richieste nell'anno finanziario
considerato non può dare origine a pagamenti superiori a 75.000 Euro.
Tutte le disposizioni in materia si intendono aggiornate con quanto disposto
dalle presenti istruzioni.
Gli uffici doganali e le Associazioni professionali sono pregati di dare la
massima diffusione di quanto sopra agli operatori interessati.
Il Direttore
Dr. S. Vecchio