L’attività legata alla PAC (e l’azione delle OCM) non può essere avulsa dall’utilizzo di risorse finanziarie. Fino all’entrata in vigore del regolamento del Consiglio n.1290/2005 (istitutivo dei fondi distinti FEAGA e FEASR), il finanziamento avveniva attraverso il FEOGA ( Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia).
Il FEOGA fu istituito dal Reg. CEE n.25/1962 (modificato dal Regolamento Cee n.1258/1999) ed era relativo strettamente al finanziamento della politica agricola comune. Esso costituiva una parte considerevole del bilancio generale dell'Unione europea.
Il FEOGA, operativo dal 1964, era stato diviso in due sezioni:
Il Fondo era gestito di concerto dalla Commissione e dagli Stati membri. Il comitato del Fondo, garante di tale gestione, era composto, infatti, da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
Con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) del Consiglio n.1290/2005 sono stati costituiti, per provvedere al finanziamento delle varie misure di politica agricola comune, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il FEAGA finanzia, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità, le spese “tradizionali” della PAC (restituzioni all’esportazione, misure di intervento e pagamenti diretti); il FEASR finanzia tutte le misure per lo sviluppo rurale.
Per usufruire dei finanziamenti FEAGA, gli Stati Membri designano i servizi e gli organismi riconosciuti al fine del pagamento delle spese, indicandone denominazione, statuto, atto di riconoscimento e modalità amministrative, contabili e di controllo interno sulla cui base sono stati effettuati i pagamenti. Essi possono essere definiti “organismi pagatori” e, nel caso di riconoscimento di più organismi, è designato anche un “organismo di coordinamento”, con lo scopo di centralizzare e mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni di cui necessita. Il finanziamento della PAC è attuato attraverso tali “organismi pagatori”, che, per poter operare a pieno titolo, debbono offrire adeguate garanzie circa:
Gli organismi pagatori effettuano i pagamenti ai beneficiari sulla base esclusivamente di disposizioni comunitarie e solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti sono finanziate dalla Comunità sulla base delle dichiarazioni di spesa che sono trasmesse ogni mese dagli Stati membri ai Servizi della Commissione. Gli stanziamenti per coprire le spese del FEAGA sono messi a disposizione degli Stati Membri dalla Commissione a titolo di anticipo sull'imputazione delle spese sostenute in dato periodo temporale (generalmente un mese). Si tratta di un rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri, i quali possono anche beneficiare di un capitale di esercizio per l'attuazione dei programmi nell'ambito delle azioni di sviluppo rurale. Organismo pagatore delle restituzioni all'esportazione è il Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo – SAISA all’interno dell’Agenzia delle Dogane.
Un breve cenno merita l’iter procedurale di verifica delle spese imputate al FEAGA dagli Stati membri. Essi debbono trasmettere le dichiarazioni di spesa mensili e gli stati di previsione circa il fabbisogno finanziario e, alla fine dell'esercizio, devono trasmettere alla Commissione i conti annuali, completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell’organismo pagatore riconosciuto, corredati dalle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché dalla relazione analitica elaborata dall’organo di certificazione. Sulla base di questi dati la Commissione procede, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato, alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori. Questa decisione di liquidazione (di natura contabile) non pregiudica l'adozione di decisioni successive volte ad escludere, dal finanziamento, spese che non sono state eseguite in conformità alle norme dell’Unione europea. Gli importi in questione, oggetto di rettifiche finanziarie, ad esito negativo di accordo bilaterale, dell’Organo di conciliazione e dei successivi gradi di ricorso, vengono recuperati dagli Stati membri.
Per la particolare natura dei fondi erogati e per prevenire i rischi di frode o di irregolarità connesse all’erogazione dei Fondi, gli Stati Membri svolgono una puntuale attività di controllo e di prevenzione che culmina con l’adozione di specifiche misure atte a garantire la regolarità delle operazioni, la prevenzione e il perseguimento delle irregolarità e il recupero delle somme indebitamente erogate. In tal senso gli Stati membri applicano il Reg. Ce 485/2008 che riguarda appunto il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento del FEAGA, sezione garanzia, sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori (imprese). La scelta delle imprese da controllare deve garantire la massima efficacia delle misure di prevenzione e di rivelazione delle irregolarità e tiene conto in particolare dell'importanza finanziaria delle imprese in questo settore e di altri fattori di rischio. Ove il controllo evidenzi irregolarità si provvede ad irrogare sanzioni. I controlli effettuati in applicazione del presente regolamento non pregiudicano i controlli effettuati conformemente al Reg. CE 1290/2005.
Anche la Commissione interviene per tutelare la corretta erogazione dei fondi attraverso controlli effettuati dai propri agenti presso le Amministrazioni degli Stati Membri. Viene infatti espletata periodicamente una attività ispettiva volta a verificare la conformità dell’iter amministrativo alle norme comunitarie e la modalità con le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal FEAGA, anche riscontrando la presenza di tutti i documenti giustificativi necessari. Tale attività ispettiva viene preventivamente comunicata agli Stati Membri per consentire la predisposizione della documentazione richiesta. In tal senso gli organismi pagatori sono tenuti alla conservazione dei documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti, nonché dei documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti.
Normativa di riferimento:
Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del Reg. CE 1290/2005.
Regolamento CE 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1290/2005.