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Caso di approvvigionamento indiretto (restituzione anticipata al momento dell'entrata della merce in deposito di approvvigionamento sotto controllo doganale)

In questo caso la restituzione non viene corrisposta a fronte di un approvvigionamento diretto a bordo ma viene erogata non appena la merce viene introdotta in un deposito doganale per essere poi destinata obbligatoriamente all’approvvigionamento nella Comunità. L’approvvigionamento deve essere destinato alle:

  • imbarcazioni destinate alla navigazione marittima, oppure
  • aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, oppure
  • piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'articolo 41 del Reg. Ce 612/2009.

Quindi l'art. 37 del Reg. Ce 612/2009 considera tale ipotesi espressamente come una restituzione anticipata rispetto alla reale finalità che si intende raggiungere (approvvigionamento). L’introduzione della merce nel deposito doganale deputato dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla data dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Sulla parte posteriore della bolletta, negli spazi destinati all'uscita della merce dalla Comunità, la competente dogana apporrà un timbro attestante l'entrata della merce nel deposito in regime IM7 con la relativa data, che costituirà la data di uscita della merce dalla Comunità. Nell'attestazione deve essere menzionato che la procedura avviene ex art.37. Tutto ciò salvo cause di forza maggiore debitamente riconosciute.
Qualora la dichiarazione di esportazione sia stata accettata in uno Stato membro diverso dall’Italia, la prova che i prodotti sono stati introdotti nel deposito di approvvigionamento nazionale è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T5 che dovrà riportare la seguente dicitura: "Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento - applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CE) 612/2009".
In Italia i depositi di approvvigionamento sono autorizzati dalle Direzioni Regionali. Il riconoscimento è revocabile se le condizioni di garanzia, previste per il rilascio dell’autorizzazione dal par.2 dell'art.37 del Reg. Ce 612/2009, non sono più rispettate. I depositari debbono assumere per iscritto alcune obbligazioni e solo allora sarà concesso il riconoscimento (esempio tenuta registri contabili e di magazzino, sottoposizione a controlli).
E' possibile effettuare un trasferimento, debitamente autorizzato,dei prodotti in un secondo “deposito di approvvigionamento”. Ciò comporterà un'annotazione nel registro del primo deposito relativa all'indicazione del secondo deposito. Se il secondo deposito è ubicato in un altro Stato Membro la prova dell'introduzione della merce è costituita dalla presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T5 recante la dicitura "Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento - applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CE) 612/2009" nella lingua del Paese in cui si trova il secondo deposito. Detta prova è fornita, salvo cause di forza maggiore, entro i dodici mesi successivi alla data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento nazionale; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 46, paragrafi 3, 4 e 5 (domanda motivata di equivalenza).
Procedura per il trasferimento di prodotti tra due depositi di approvvigionamento situati nell'ambito del territorio nazionale

Nel caso in cui esame non si deve più fare ricorso al regime di transito esterno (T1), ma deve essere utilizzato l'esemplare di controllo T5 contenente la dicitura prevista dall’articolo 38, paragrafo 2 del regolamento n.612/2009: ”Depositato con consegna obbligatoria per l’approvigionamento – applicazione dell’articolo 37 del reg. (CE) n. 612/2009”.
L’esemplare di controllo T5 dovrà quindi essere consegnato, a cura del trasportatore, all’ufficio doganale nella cui competenza rientra il secondo deposito di approvvigionamento.Quest’ultimo, in conformità della procedura prevista dal paragrafo 3 dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 612/2009, verificherà che i prodotti siano stati iscritti nell’apposito registro e confermerà l’entrata in deposito sull’esemplare di controllo T5, che sarà restituito in via amministrativa alla dogana di emissione.

La stessa procedura sarà utilizzata per il trasferimento dei prodotti dal deposito di approvvigionamento all’imbarco su navi ormeggiate in porti situati nell’ambito di competenza di altre dogane;, sarà infatti utilizzato l’esemplare di controllo T5 su cui la Dogana di destinazione indicherà a tergo il nome della nave e la data d’imbarco. Il predetto esemplare sarà quindi restituito in via amministrativa alla dogana di emissione.