ISTITUTO DELL’INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
L’istituto dell’ ”interpello del contribuente” è stato introdotto dall’art. 11 della Legge n. 212/2000 e consiste nella facoltà di richiedere all’Amministrazione finanziaria una valutazione e/o un parere, di diritto e/o di merito, circa l’applicazione al caso concreto della disciplina tributaria, al fine di conoscere preventivamente l’indirizzo interpretativo in ordine ad una norma tributaria ed il conseguente comportamento dell’Amministrazione in sede di controllo.
L’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia deve riguardare pertanto l’interpretazione di una norma che abbia obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse e deve essere applicata a casi concreti e personali, a pena di inammissibilità, sull’interpretazione di una disposizione normativa doganale.
Le condizioni di incertezza ricorrono quando, in assenza di una interpretazione ufficiale dell’Agenzia, una disposizione tributaria non abbia un significato univoco,ma lasci spazio a possibili diverse interpretazioni.
COME E A CHI PRESENTARE L’ISTANZA DI INTERPELLO
L’istanza di interpello, redatta in carta libera, può essere presentata dal contribuente, dal suo legale rappresentante e da qualsiasi soggetto munito di procura generale o speciale secondo la vigente disciplina civilistica, con consegna a mano o spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, a mezzo raccomandata conavviso di ricevimento, oppure con Posta Elettronica certificata (PEC), ed indirizzata alla Direzione Territoriale (Interregionale, Regionale o Provinciale) dell’Agenzia delle dogane nel cui ambito opera l’Ufficio competente, in base alla disposizioni doganali, ad applicare, per il caso concreto, la norma tributaria oggetto di interpello.
L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, una circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza, i dati identificativi del contribuente o del suo rappresentante, la soluzione interpretativa sul piano giuridico proposta dal contribuente, e la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 1 del D.M. 209/2001 “la presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione”.
Si fa presente, inoltre, che la Direzione territoriale competente può richiedere al contribuente un’integrazione della documentazione allegata all’istanza, con le stesse modalità previste per la risposta.
Se si verifica tale ipotesi, il termine di 120 giorni previsto per la risposta decorre dal momento della ricezione, da parte dell’ufficio, della documentazione integrativa da consegnare o spedire con le stesse modalità previste per l’istanza.
La risposta dell’Agenzia deve essere notificata o comunicata al contribuente entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente.
Ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 209/2001 la risposta data dall’Agenzia ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha prodotto l’istanza e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello.
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DI INTERESSE PER L’OPERATORE
L’istituto dell’interpello è regolato, principalmente, dalle seguenti norme: art. 11 della Legge n. 212/2000, D.M. n. 209/2001, Circolare dell’Agenzia delle dogane n.25/D del 19 giugno 2001.